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Proposta di discussione finale della relazione Taradash. |
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PROPOSTA DI DISCUSSIONE FINALE DEL DOCUMENTO SULLE VICENDE CONNESSE
ALLA SCIAGURA AEREA DEL 27 GIUGNO 1980
Indice
1. Deposito della bozza di relazione sul Caso Ustica del 27 aprile 1999 2. Deposito delle requisitorie da parte dei pubblici ministeri 3. L'audizione dei pubblici ministeri 4. Deposito della sentenza-ordinanza del giudice istruttore Rosario Priore 5. Dubbi e quesiti. La necessita' di audire il giudice istruttore 6. Il rifiuto del giudice istruttore di rendere testimonianza 7. Separazione dei poteri ed incarichi extragiudiziali 8. Conclusioni 1. Deposito della bozza di relazione sul Caso Ustica del 27 aprile 1999
In data 27 aprile 1999, dopo un difficile e articolato lavoro di ricostruzione, veniva depositato dai senatori Vincenzo Ruggero Manca e Alfredo Mantica e dai deputati Enzo Fragala' e Marco Taradash agli atti dell'inchiesta condotta dalla Commissione un elaborato intitolato SCIAGURA AEREA DEL 27 GIUGNO 1980 (cosiddetta strage di Ustica DC9 ITIGI Itavia) così' composto: cinque capitoli (Introduzione, L'evento e i primi depistaggi, Magistratura Aeronautica Militare, Il quadro politico interno, Il quadro politico internazionale) piu' le conclusioni. Il documento, nella parte conclusiva, poneva in risalto i comportamenti di quei soggetti (Governo e Ministri, magistratura, l'Itavia, il RAI, i servizi di sicurezza, la Commissione Gualtieri e l'Aeronautica Militare) che nel corso degli anni (sarebbe meglio dire, dei decenni) hanno creato le condizioni per trasformare un disastro aereo in un inestricabile mistero di Stato. Nella parte introduttiva, al paragrafo 3, si metteva in evidenza una delle tante valutazioni espresse in sedi istituzionali dall'autorita' giudiziaria che in un titanico sforzo indagativo e ricostruttivo finiva purtroppo per congedare una sorta di slogan al negativo sulle spiegazioni della lacunosa e nebulosa meccanica dell'incidente: quasi bomba, quasi missile, quasi collisione, quasi tutto.
«Il livello di entropia (cioe' di caos, di disordine) registrato all'interno del sistema, e' stato involontariamente ben descritto sempre dal giudice Priore, nel corso della sua audizione del 22 gennaio 1997: "Nella nostra inchiesta, contrariamente a quanto a volte si crede all'esterno, non esiste una sola pista, non si e' mai data la prevalenza ad una sola pista: tutte sono state percorse e vengono percorse. Abbiamo avuto l'ipotesi della bomba, quella della collisione, quella del missile. E si e' sperato molto che dal recupero del relitto si potesse avere una parola su queste varie ipotesi. Del relitto abbiamo recuperato oltre l'80 per cento: la nostra impressione, il nostro giudizio (spesso si usa questo termine, cioe' che il relitto deve assolutamente parlare) e' che il relitto non parli o parli in un modo così' fioco che non riusciamo ad ascoltarlo. Accanto alle tre ipotesi principali di cui vi ho detto, dalla interpretazione del relitto viene fuori l'ipotesi del quasi missile cioe' di un missile che sia esploso non nel modo consueto che tutti conosciamo, cioe' producendo delle schegge (perchè la scheggiatura nelle pareti della fusoliera non e' stata rilevata). L'ipotesi di una quasi bomba cioè di una carica minima che non lascia tracce. Quella della quasi collisione cioe' dell'incrociarsi del nostro velivolo (il DC9 Itavia) con altri aerei senza toccarsi, ma in un modo tale da squilibrare l'assetto e quindi da cagionarne la caduta"» Il lavoro di ricerca che ha dato vita all'elaborato consegnato ad aprile del 1999 in linea con i compiti ed i dettami fondanti la Commissione non e' stato animato dalla volonta' di inseguire e proporre fantomatici sce nari alternativi o improbabili presunti responsabili della tragedia. Ha soltanto cercato di raffigurare, invece, con la dovuta e doverosa dose di di stacco e imparzialita', il terribile affresco della vicenda, illuminando, qua e la', quei punti oscuri e quelle zone d'ombra identificabili o rintracciabili negli atteggiamenti istituzionali, all'interno degli apparati dello Stato, della pubblica amministrazione e nel mondo della politica e degli affari. In questo universo complesso e in parte mai esplorato ci si e' avventurati con l'intento di fornire almeno una risposta alle tante, troppe domande che continuano a gravare sulla strage del 27 giugno 1980: perché, dopo circa venti anni, non si e' ancora trovata una spiegazione definitiva sulle cause che hanno determinato la caduta del DC9 Itavia? L'effetto altalena, la perdurante e logorante oscillazione del pendolo da una all'altra ipotesi non ha fatto altro che rendere deboli ed incerti anche i pochi punti fermi registrati nel corso dei vari accertamenti. Corre l'obbligo ricordare, infine, che la necessita' di giungere a delle prime conclusioni, per quanto riguarda la tragedia di Ustica, e' maturata proprio all'indomani del deposito delle requisitorie da parte dei magistrati delegati a sostenere la pubblica accusa nell'ambito dell'inchiesta sul disastro aereo del 27 giugno 1980. Dai dubbi, incognite, lacune, interrogativi: in sostanza, dal complessivo e preoccupante stato di incertezza rappresentato dal provvedimento giudiziario, segnatamente alla meccanica dell'incidente, si e' tratto il convincimento che ormai erano maturi i tempi affinché la Commissione giungesse a delle considerazioni finali (seppur non definitive in senso assoluto) in merito al modus operandi degli apparati istituzionali, dello Stato in quanto tale, sulle vicende connesse alla caduta del DC9 ITIGI.
2. Deposito delle requisitorie da parte dei pubblici ministeri
In data 31 luglio 1998, i pubblici ministeri delegati all'inchiesta sul caso Ustica (nominati il 1ë agosto del 1990 dall'allora procuratore capo di Roma, Ugo Giudiceandrea, in sostituzione del vecchio pubblico ministero, Giorgio Santacroce), Giovanni Salvi, Vicenzo Roselli e Settembrino Nebbioso, depositavano le loro requisitorie. Gli esponenti della pubblica accusa, a conclusione dei tempi fissati per la fase istruttoria, chiedevano, fra l'altro, al giudice istruttore Rosario Priore di rinviare a giudizio di fronte alla Corte di assise di Roma ufficiali e sottufficiali dell'Arma Aeronautica per aver nel corso degli anni ostacolato, inquinato e deviato le indagini sulla caduta del DC9 della compagnia aerea Itavia, al fine di occultare una non meglio «verita' segreta» o ragion di Stato, presumibilmente concernenti elementi, non trascurabili, che potrebbero portare ad in dividuare la causa in una interferenza di altro o altri aerei, privi di trasponder per l'identificazione radar, con la rotta del DC9, in un luogo e momenti coincidenti con quelle del disastro. Fra le alte cariche militari delle quali si chiedeva il processo, figuravano gli allora capo e sotto capo di Stato Maggiore e capo del SIOS dell'Aeronautica Militare, generali Lamberto Bartolucci, Franco Ferri e Zeno Tascio.
3. L'audizione dei pubblici ministeri
Al fine di penetrare meglio nello spirito dell'articolato impianto accusatorio congedato nelle requisitorie dei pubblici ministeri, la Commissione riteneva opportuno ascoltare i tre magistrati della Procura di Roma. Otteneva quindi la loro prima convocazione in data 22 settembre, al fine di illustrare al Parlamento i contenuti delle loro requisitorie, «nell'avvertita coscienza da parte di tutti sottolineava il presidente Giovanni Pellegrino che essa costituisce il punto di vista di una parte». L'audizione dei pubblici ministeri del caso Ustica ha occupato tre sedute della Commissione: il 22 e il 29 settembre e il 20 ottobre 1998 (Vedi Commissione stragi XIII legislatura Resoconti stenografici: 40ã, 41ã e 42ã seduta). Da quella lunga testimonianza, i commissari di questo organismo parlamentare di inchiesta hanno potuto maturare piu' solidi convincimenti, formarsi idee piu' concrete e avere un quadro complessivo piu' chiaro sulla esatta natura dell'impalcatura requirente. L'esame dei tre magistrati ha fornito una valida e positiva occasione istituzionale per capire laddove era opportuno e lecito, nel rispetto dei principi giudiziari e giuridici la logica dei vari meccanismi accusatori, delle varie ipotesi di scenario e dei mai risolti misteri sulla strage del 27 giugno 1980. Proprio in quella sede, venivano avanzate, da piu' parti, le prime domande e i primi interrogativi su vari aspetti della vicenda rimasti, purtroppo, senza alcuna risposta anche dopo la conclusione di una delle piu' lunghe, intricate e costose inchieste della storia giudiziaria non solo italiana, ma addirittura internazionale. Pur non potendo, giustamente, entrare nel merito delle accuse formulate e contestate ai singoli imputati, i magistrati Salvi, Roselli e Nebbioso hanno comunque fornito un utile contributo ai lavori della Commissione sul caso Ustica, spiegando e illustrando, a volte entrando anche nei dettagli, le linee direttrici e gli elementi cardine del loro interminabile e tribolato lavoro. Purtuttavia, sono stati costretti, in buona sostanza, ad ammet tere di non essere riusciti a identificare una e una sola causa della perdita dell'aereo e sulla morte di 81 cittadini italiani. Le disarmanti dichiarazioni di resa, se così' possono essere definite, sono contenute in alcuni passaggi dei volumi delle requisitorie laddove i pubblici ministeri arrivano ad affermare: «L'ipotesi che il DC9 sia stato colpito da missili e' dunque priva di supporto probatorio per cio' che concerne gli elementi desumibili dall'esame del relitto». In senso diametralmente opposto, per quanto concerne sempre le ipotesi sulla meccanica del disastro, la pubblica accusa a pag. 404 ammette infine che «l'esplosione all'interno dell'aereo in zona non determinabile di un ordigno e' dunque la causa della perdita del DC9 per la quale sono stati individuati i maggiori elementi di riscontro. Certamente, invece, non vi sono prove dell'impatto di un missile o di una testata». Queste, in estrema sintesi, le contraddittorie conclusioni espresse dai magistrati romani.
4. Deposito della sentenzaordinanza del giudice istruttore Rosario Priore
In data 31 agosto 1999, dopo 19 anni dal disastro e dopo 13 mesi dall'emissione delle requisitorie da parte dei pubblici ministeri, il giudice Rosario Priore depositava presso la Cancelleria del Tribunale di Roma la sentenza ordinanza di rinvio a giudizio per la strage di Ustica. Definito «un lavoro immane» dal presidente della Commissione, senatore Giovanni Pellegrino, il provvedimento giudiziario, andando oltre le valutazioni dei rappresentanti della pubblica accusa, accreditava quale causa del disastro aereo della sera del 27 giugno 1980 una «quasi collisione» (near collision) con velivoli militari di non meglio identificati Paesi, in uno scenario di sostanziale stato di guerra sui cieli italiani e del Mar Tirreno Centrale e Meridionale. Il DC9 della compagnia Itavia sarebbe caduto, appunto, a causa di forti turbolenze provocate dal volo ravvicinato di un jet militare sconosciuto nell'ambito di una vasta «operazione di polizia internazionale» di natura clandestina, che vedrebbe coinvolti i governi e le forze armate di Italia, Stati Uniti, Francia e Libia. Le oltre 5.000 pagine della sentenza ordinanza del dottor Rosario Priore venivano acquisite agli atti dell'inchiesta condotta da questa Commissione in data 2 settembre 1999. Alla base dei nuovi convincimenti del giudice istruttore c'e' il parere espresso in un supplemento di perizia consegnato dopo l'emissione delle requisitorie riguardante i segnali e i tracciati radar, gia' in passato ampiamente studiati e analizzati, in cui secondo i periti nominati dal Tribunale di Roma sulla scia e intorno alla rotta seguita dall'aereo di linea dell'Itavia potrebbero essere ravvisate sufficienti anomalie e segnali riferibili alla presenza di oggetti volanti non identificati (e non identificabili), purtuttavia presumibilmente aerei militari (caccia) intrusi, in assetto da guerra e in volo supersonico. Secondo l'istruttore, sarebbe questa la verita' segreta incubata da esponenti dei vertici militari, politici e del Governo italiani e da omologhi di altri Paesi del Patto Atlantico, occultata e taciuta per decenni per non meglio specificate o specificabili ragioni di Stato ed equilibri geostrategici internazionali.
5. Dubbi e quesiti. La necessita' di audire il giudice istruttore
La lettura del provvedimento giudiziario, frutto di dieci anni di la voro, apriva nuovi e piu' complessi interrogativi proprio sulle ragioni e sulle cause che avrebbero determinato la caduta del DC9. Così', vari membri della Commissione sentivano la necessita', così' come era accaduto un anno prima all'indomani del deposito delle requisitorie dei pubblici ministeri, di chiamare a testimoniare il giudice istruttore estensore della sentenza, al fine di arrivare a dei chiarimenti sui plurimi punti oscuri e sui dubbi contenuti nella logica della chiave di lettura fornita sulle cause della sciagura. In data 18 gennaio 2000, il vice presidente della Commissione, senatore Vincenzo Ruggero Manca, inviava al presidente Pellegrino dodici quesiti (allegato n. 1) in previsione dell'audizione del giudice istruttore della strage del 27 giugno 1980. Nella lettera di accompagno, il senatore Manca evidenziava fra l'altro che «il caso Ustica ha indubbiamente subito una svolta con la sentenza di rinvio a giudizio del giudice istruttore Priore, la quale, come noto, si e' distanziata, in gran parte, da quelle che erano le conclusioni e le richieste dei tre pubblici ministeri. La Commissione non puo', quindi, ignorare l'esistenza ed il significato dei fatti nuovi, la cui conoscenza ed analisi saranno sicuramente utili per la comprensione del tragico episodio e per il giudizio "politico" sullo stesso». E sulle competenze e sui compiti della Commissione, Manca aggiungeva: «Sempre in ordine ai doveri che, a mio avviso, incombono sulla Commissione, ritengo infine che quest'ultima abbia anche l'obbligo morale di portare a termine il lavoro, mai concluso, affidato a suo tempo allo speciale sottocomitato per Ustica. Non si trattera', quindi, di interferire nel lavoro della magistratura, ma di costruire una propria e piu' completa conoscenza di tutti gli elementi utili al fine di una relazione che la Commissione ha il "dovere" di presentare. Se non lo facesse, infatti, darebbe una dimostrazione intollerabile di incapacita' a svolgere i propri compiti dopo averli rivendicati, quando essa stessa, con uno specifico ordine del giorno, volle nel 1989, che fra le proprie materie di indagine fosse inserita anche la questione del disastro aereo in argomento». In data 4 febbraio 2000, il presidente Giovanni Pellegrino faceva propria l'istanza del senatore Manca e di altri membri della Commissione e inviava al giudice Rosario Priore copia dei dodici quesiti formulati dal vice presidente in data 18 gennaio. Nella lettera di trasmissione (allegato n. 2), il senatore Pellegrino evidenziava, fra l'altro: «Alcuni componenti della Commissione che ho l'onore di presiedere hanno espresso l'opinione che ai fini della inchiesta parlamentare sul disastro aereo di Ustica che la Commissione stessa sta conducendo sarebbe utile ottenere da Lei chiarimenti sulle conclusioni alle quali Ella e' giunto nella sua sentenza ordinanza istruttoria».
6. Il rifiuto del Giudice Istruttore di rendere testimonianza
In data 24 febbraio 2000, il giudice istruttore Rosario Priore rispondeva per iscritto al presidente Pellegrino (allegato n. 3), declinando l'invito a fornire chiarimenti sul lavoro svolto, giustificando tale diniego attraverso il principio, fondamentale in ogni ordinamento evoluto, secondo cui il giudice non puo' rendere testimonianza sugli atti processuali compiuti per ragione del proprio ufficio. Il dottor Priore, tuttavia, evidenziava inoltre che «quand'anche questo principio non vigesse, comunque si dovrebbe osservare l'altro piu' generale, e certamente vigente, della separazione dei poteri. Principio derivatoci dai Lumi; in modo chiarissimo enunciato dal Montesquieu; codificato a partire dall'89, ma di certo applicato persino nelle monarchie assolute come quella di Prussia, a partire dalle prime edizioni dell'Esprit des Lois».
7. Separazione dei poteri ed incarichi extragiudiziali
Fine ed erudito ragionamento quello espresso dal giudice istruttore delegato all'inchiesta sulla sciagura aerea del DC9 Itavia, nel respingere l'invito a rendere testimonianza e chiarimenti in Commissione sugli atti da lui compiuti. Ineccepibile sotto il profilo tecnicogiuridico, ma debolissimo sotto l'aspetto della opportunita' istituzionale e della storica mutua assistenza tra potere legislativo e autorita' giudiziaria in tema di inchieste per strage. Trascurando, per il momento, l'intero panorama delle testimonianze rese nel tempo da giudici e magistrati in Commissione (dalla sua istituzione ad oggi, per casi come la strage di piazza Fontana, piazza della Loggia a Brescia, caso Moro, Uno Bianca, strage del 2 agosto 1980 a Bologna, affaire GladioStay Behind), sia in corso d'opera che in seguito al deposito dei vari provvedimenti giudiziari e sentenze ordinanze, vale la pena ricordare che proprio per quanto concerne il citato principio della separazione dei poteri il 10 novembre 1988, il dottor Rosario Priore otteneva con decisione assunta in sede di Ufficio di Presidenza allargato comunicata dall'allora presidente della Commissione, senatore Libero Gualtieri, in data 29 novembre 1988 durante la quinta seduta, X legislatura (allegato n. 4) un incarico di collaborazione. La nomina quale nuovo ti tolare dell'inchiesta da parte dell'allora presidente del Tribunale di Roma, Carlo Minniti, nata sulla scorta dell'istanza di astensione avanzata dal vecchio giudice titolare, dottor Vittorio Bucarelli (scaturita in seguito alle controverse polemiche scoppiate con l'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giuliano Amato, in merito alle operazioni di recupero del relitto del DC9), veniva assunta dal dottor Rosario Priore in data 23 luglio 1990. L'incarico di collaboratore presso la Commissione stragi, cessava soltanto in data 1° settembre 1990. Dal novembre del 1988 al luglio del 1990, il dottor Priore ha avuto la facolta' di formarsi preventivamente un giudizio sullo stato dell'inchiesta relativa al disastro aereo del 27 giu gno 1980, sulle difficolta' incontrate dai colleghi magistrati e giudici, compulsando e studiando atti giudiziari, dei servizi di sicurezza e di altri enti, avvalendosi inoltre, per i futuri ragionamenti, delle versioni fornite in Commissione da esponenti di primo piano delle istituzioni militari, della magistratura, delle forze politiche, di governo e di quanti altri (come i re sponsabili della ditta francese Ifremer) sono stati chiamati a testimoniare a San Macuto sull'argomento. Eppure, all'epoca nessuno ha eccepito il principio della separazione dei poteri. Tuttavia, dal 23 luglio al primo settembre 1990, il giudice istruttore Rosario Priore godeva di un incarico extra giudiziale quale consulente della Commissione per il caso Ustica. E al contempo, era responsabile delle indagini sul caso Ustica. Piu' sovrapposizione di poteri di così... Non solo. Nel corso dei dieci anni di istruttoria da lui condotta, il giudice Priore ha piu' volte fornito ampia e documentata testimonianza sugli esiti dell'inchiesta relativa alla perdita dell'ITIGI. Chiarimenti, valutazioni e novita' investigative, sono state, di volta in volta, portate a conoscenza e illustrate alla Commissione a partire dalla XII legislatura. La prima convocazione in Commissione, da parte del dottor Priore, risale infatti al 9 marzo 1995. Il giudice istruttore sul caso Ustica ha poi relazionato e spiegato a questo organismo di inchiesta gli esiti e lo stato delle investigazioni da lui coordinate nel corso di due audizioni (XIII Legislatura) risalenti al 22 gennaio e 5 febbraio 1997 e nel corso di tre incontri seminariali, in data 14 aprile, 3 luglio e 25 settembre 1997. L'atteggiamento di piena e viva collaborazione e di rispetto istituzionale manifestato dal dott. Rosario Priore nei confronti dei lavori che la Commissione ha dovuto svolgere sulla tragedia di Ustica e' andato avanti, sistematicamente e vigorosamente, dal novembre 1988 almeno fino al 27 aprile del 1999, data in cui veniva depositata copia della bozza di relazione sulla sciagura aerea del DC9 Itavia. Undici anni di continui scambi di pareri e valutazioni, di chiarimenti e di meticolosi aggiornamenti sulle varie e tribolate tappe di questa faticosa istruttoria condotta con le norme del vecchio codice di procedura penale. Poi, di colpo, il silenzio, il riserbo e i richiami alla separazione dei poteri, agli impedimenti formali, ai principi generali che regolano l'essenza della giurisdizione e ai vincoli ai quali sono sottoposti i giudici.
8. Conclusioni
Letti gli atti del procedimento penale n. 266/90 APM e n. 527/84 AGI, visti gli atti compiuti dalla Commissione nelle X, XI, XII e XIII legislature sulle vicende connesse al disastro di Ustica, valutate sia le requisitorie che i pareri espressi in questa sede dai pubblici ministeri, analizzata la sentenza ordinanza del dottor Rosario Priore, considerata la volonta' espressa dallo stesso giudice istruttore nel negare al Parlamento l'appro fondimento e il chiarimento dei contenuti delle valutazioni da lui maturate ed espresse nel provvedimento giudiziario del 31 agosto 1999 relativo alla caduta del DC9 Itavia ITIGI e sulla morte di 81 persone; si propone di passare alla discussione formale finale della bozza di relazione sul caso Ustica, depositata agli atti della Commissione in data 27 aprile 1999 dagli onorevoli deputati Enzo Fragala' e Marco Taradash e dagli onorevoli senatori Vincenzo Ruggero Manca e Alfredo Mantica, la quale non puo' tener conto delle risultanze e delle evidenze messe in luce dall'ufficio del giudice istruttore di Roma a motivo delle ragioni sopra ordinate e che hanno, di fatto, costretto gli estensori di questo documento, percio' che attiene l'opera e l'attivita' della magistratura, a prendere in considerazione soltanto le conclusioni espresse ed illustrate dai tre pubblici ministeri.
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